Art. 4.
(Delega al Governo per la revisione dei collegi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i collegi uninominali sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e, di norma, l'omogeneità delle sue caratteristiche economico-sociali e storico-culturali; essi hanno un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, né dividere il territorio comunale, salvo il caso di comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi uninominali formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana. Nelle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi uninominali, anche in deroga ai princìpi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, tiene conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minore numero possibile di collegi;

          b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione elettorale non oltre il 10 per cento, in eccesso o in difetto. Tale media

 

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si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione elettorale, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione stessa. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a), per le zone in cui sono presenti minoranze linguistiche riconosciute gli scarti dalla media della popolazione dei collegi uninominali della circoscrizione elettorale sono consentiti non oltre il limite del 15 per cento, in eccesso o in difetto. Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione elettorale è determinato in rapporto ai seggi spettanti alla circoscrizione stessa in base alla popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

      2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, nominata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, di intesa tra loro. La Commissione è composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.
      3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dalla ricezione, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui al comma 2, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari; qualora lo schema del decreto legislativo si discosti dalle proposte della Commissione di cui al comma 2, il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere delle Commissioni parlamentari deve essere espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema del decreto legislativo.

 

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      4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano stati espressi entro i termini ivi previsti.
      5. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dalla presente legge, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, le ulteriori modifiche strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.
      6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati provvedono alla nomina dei componenti della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, secondo quanto previsto al comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi elettorali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali in Italia e all'estero si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza di modificazioni alla disciplina in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.